CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
RITARDO AEREO
Mancata Coincidenza
BAGAGLIO
Acquisti di prima necessità
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art.185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è Aga International S.A.
- Sede Legale
37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France
Registro delle Imprese e delle Società Francese nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.128.575
- Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
- Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.mondial-assistance.it – info@mondial-assistance.it
- Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
- Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
- Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:
Servizio Qualità
Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@mondial-assistance.it
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro.
Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Isvap che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza relativa ai dati dell’Assicurato (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati da Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.
La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero.
Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail:
privacy@mondial-assistance.it
DEFINIZIONI
Aeroporto VCE: l’Aeroporto di Venezia Marco Polo (codice IATA: “VCE”).
Assicurato: il passeggero il cui nominativo sia riportato sul Biglietto e il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Biglietto: il documento di viaggio relativo all’Assicurato, di sola andata o A/R, che prevede la combinazione di distinti biglietti aerei emessi per il medesimo passeggero anche da Vettori Aerei differenti e che, per il raggiungimento della destinazione finale, prevede il transito allo scalo intermedio dell’Aeroporto VCE.
Contraente: SAVE che stipula l’assicurazione nell’interesse dell’Assicurato.
CTI: la Società Commerciale Turismo Italia Srl che, per conto di SAVE, si occupa della promozione delle offerte commerciali di SAVE e, nello specifico,
di gestire la fase di verifica della documentazione inviata dall’Assicurato per l’attivazione della copertura assicurativa.
Estero: i Paesi non ricompresi nella definizione di Italia.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Imbarco: la sistemazione dei passeggeri a bordo dell’aeromobile.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondial Assistance: il marchio commerciale registrato di Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia che identifica la Società stessa.
Primo Volo: la tratta aerea indicata nell’itinerario del Biglietto, che prevede l’atterraggio all’Aeroporto VCE per proseguire il Viaggio con un altro volo.
SAVE: SAVE S.p.A (C.F. 02193960271) incaricata della gestione dell’Aeroporto VCE.
Secondo Volo: la tratta aerea, successiva al Primo Volo, con partenza dallo scalo intermedio dell’Aeroporto VCE per il raggiungimento dell’aeroporto immediatamente successivo previsto dall’itinerario del Viaggio.
Sinistro: il verificarsi dell'Evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Condizioni di Assicurazione Vola Via Venezia - Mod. 2489 – Ed. 072011 Pagina 2 di 4
Tempi minimi e massimi di connessione: l’intervallo di tempo, schedulato al momento della prenotazione del Biglietto, tra l’atterraggio all’Aeroporto VCE del Primo Volo e la partenza del Secondo Volo dal medesimo Aeroporto VCE. Ai fini della presente copertura assicurativa, tale intervallo di tempo non può
essere inferiore a 120 minuti né superiore alle 24 ore consecutive.
Vettore Aereo: la compagnia aerea che effettua il Primo Volo o il Secondo Volo.
Società: Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in P.le Lodi 3 Milano.
Viaggio: il trasferimento in aereo comprensivo delle tratte da e per l’Aeroporto VCE, come risultante dal Biglietto a garanzia del quale è stata acquistata
l’assicurazione
Vola Via Venezia: Il portale web (www.volaviavenezia.it) istituito da SAVE per la promozione e l’offerta di servizi per i passeggeri che utilizzano l’Aeroporto VCE come hub di collegamento tra l’aeroporto di partenza e la destinazione del Secondo Volo.
NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE
(I) Criteri di adesione
Il passeggero può inoltrare esplicita richiesta di adesione alla copertura assicurativa per l’itinerario indicato sul Biglietto attraverso il servizio Vola Via Venezia. La domanda di attivazione, corredata dalla documentazione espressamente elencata sul sito www.volaviavenezia.it, deve essere presentata:
- entro 15 (quindici) giorni prima della partenza del Primo Volo;
oppure
- fino a 48 (quarantotto) ore prima della partenza del Primo Volo, se la prenotazione del Biglietto è avvenuta nella medesima giornata della richiesta.
CTI, per conto di SAVE, valuterà la sussistenza dei requisiti necessari per l’attivazione della polizza e, in caso di esito positivo, invierà all’Assicurato via mail la conferma
dell’operatività della copertura.
La polizza si intende nominativa del singolo passeggero Assicurato e non è trasferibile a terzi.
(II) Persone assicurabili
Mondial Assistance assicura le persone:
- domiciliate o residenti in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento dell’adesione alla polizza.
(III) Biglietti assicurabili
La polizza assicurativa può essere acquistata a copertura e in abbinamento ad un Biglietto che sia:
- nominativo e non trasferibile;
- con un itinerario che prevede la combinazione di un volo su segmento nazionale e di uno su segmento nazionale o internazionale con transito presso l’Aeroporto VCE, così articolato:
Biglietto di andata Primo Volo: Italia → Aeroporto VCE; Secondo Volo: Aeroporto VCE → Italia/Estero
Biglietto A/R – tratta di ritorno Primo Volo: Italia/Estero → Aeroporto VCE; Secondo Volo: Aeroporto VCE → Italia
- con i seguenti Tempi minimi e massimi di connessione: “tempo minimo di connessione” tra il Primo Volo e il Secondo Volo di almeno 120 minuti completi rispetto all’orario previsto al momento della prenotazione e indicato nel Biglietto e “tempo massimo di connessione” tra il Primo Volo e il Secondo Volo non superiore alle 24 ore complete rispetto all’orario previsto al momento della prenotazione e indicato nel Biglietto.
(IV) Limiti di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione:
a) di più polizze di capitolato Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie;
b) in caso di Tempi minimi e massimi di connessione tra il Primo Volo e il Secondo Volo non conformi a quanto indicato nella presente polizza.
c) per Biglietti multi-tratte emessi con la stessa numerazione e/o in congiunzione;
d) per Biglietti A/R, qualora tra la tratta di andata e quella di ritorno intercorrono più di 100 giorni.
(V) Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) cause note all’Assicurato al momento della prenotazione del Biglietto;
b) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
c) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
d) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti.
f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
h) fallimento o sospensione della licenza del Vettore Aereo;
i) epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
j) quarantene.
(VI) In caso di sinistro
L'Assicurato o chi per esso deve
a) darne avviso a:
- Mondial Assistance secondo il successivo articolo 3.1. Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro/Ritardo Aereo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la
- perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.)
- tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
b) mettere a disposizione di Mondial Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro. Mondial Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’euro sono convertite cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
(VII) Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
(VIII) Responsabilità
Ai sensi dell’art. 1891 c.c., la presente polizza è stata stipulata dal Contraente a favore dell’Assicurato, che beneficia delle prestazioni, in natura o indennitarie, erogabili da Mondial Assistance come disciplinato nei punti precedenti, entro i limiti indicati. La proposta di adesione alla copertura non rappresenta assunzione di responsabilità per SAVE e CTI, ad alcun titolo, verso l’Assicurato per eventuali danni derivanti dal Sinistro (quali ad es: danni “da vacanza rovinata”, da lucro cessante o danno emergente).
GARANZIE
Ritardo aereo – mancata coincidenza in seguito a ritardato arrivo del Primo Volo / Acquisti di prima necessità
1. Ritardo Aereo – mancata coincidenza
1.1. Oggetto
Mondial Assistance rimborsa il 90% della penale applicata contrattualmente dal Vettore Aereo fino ad un massimo complessivo di € 900,00 per polizza (escluse le tasse aeroportuali direttamente rimborsabili dallo stesso), per il mancato imbarco dell’Assicurato sul Secondo Volo acquistato, in seguito a ritardato arrivo del Primo Volo all’Aeroporto VCE.
Mondial Assistance indennizza l’Assicurato, impossibilitato a salire a bordo del Secondo Volo, esclusivamente se il ritardo del Primo Volo sia di almeno 90 minuti completi rispetto all’orario previsto in fase di prenotazione del Biglietto e sia dovuto a cause imprevedibili e documentabili.
Per i soli Biglietti che prevedono un Tempo Minimo di Connessione superiore a 140 min, la garanzia è operativa se si verificano contestualmente le seguenti due condizioni:
- il ritardo del Primo Volo sia di almeno 90 minuti completi rispetto all’orario previsto in fase di prenotazione del Biglietto e sia dovuto a cause imprevedibili e documentabili
- la partenza del Secondo Volo sia schedulata entro 50 minuti dall’orario di ritardato atterraggio all’Aeroporto VCE.
Devono intendersi ricomprese tra le cause del ritardo aereo anche:
- intasamenti aeroportuali nella località di partenza;
- sciopero del personale di bordo o del personale a terra che causi il posticipo dell’orario di partenza previsto all’atto della prenotazione;
- avverse condizioni meteorologiche che colpiscano l’aeroporto di partenza o l’Aeroporto VCE. Si precisa che non devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura espressamente previsti all’art. V Esclusioni – lett. e).
1.2. Operatività e decorrenza
L’assicurazione, è operante:
- se emessa a copertura di uno specifico Biglietto;
- dal giorno e dall’ora della conferma di attivazione della copertura e termina con l’espletamento delle procedure di Imbarco per il Secondo Volo.
1.3. Criteri di liquidazione
Mondial Assistance effettua il rimborso:
- previa presentazione della dichiarazione scritta del Vettore Aereo e/o di SAVE che certifichi il ritardo verificatosi;
- al netto di eventuali importi recuperati da parte dell’Assicurato dal Vettore Aereo per il mancato utilizzo del Secondo Volo;
- a condizione che l’Assicurato abbia effettuato il check-in per il Primo Volo conformemente alle indicazioni fornite dal Vettore Aereo e nei tempi da esso stabiliti;
- in modo cumulativo, ma comunque nei limiti previsti dal precedente art.1.1 - Oggetto, se in caso di Biglietto A/R il sinistro si verifica sia sulla tratta di andata che su quella di ritorno
1.4. Disposizioni e limitazioni
a) La garanzia non è operante quando, a seguito di un ritardo, il Primo Volo è stato cancellato;
b) Mondial Assistance non è tenuta al pagamento di alcun rimborso qualora l’Assicurato decida di rinunciare al Viaggio, dopo la comunicazione di ritardo del Primo Volo avvenuta nella località di partenza;
c) Qualora, a seguito di modifica dell’orario del Primo Volo comunicata dal Vettore Aereo fino a 48 ore prima della partenza e che faccia venire meno i requisiti dei Tempi minimi e massimi di connessione, l’Assicurato decida di acquistare un nuovo Biglietto nelle 24 ore successive e nel rispetto dei requisiti dei Tempi minimi e massimi di connessione, Mondial Assistance consente di adeguare la validità della copertura assicurativa al nuovo operativo voli. In caso di impossibilità oggettiva a tale variazione, la polizza sarà considerata priva di effetto
d) La polizza decade in caso di:
• modifica dell’orario di partenza del Primo Volo comunicata dal Vettore Aereo nelle 48 ore immediatamente precedenti alla partenza del Primo Volo che faccia venire meno il rispetto dei Tempi minimi e massimi di connessione;
• modifica del Biglietto effettuata dall’Assicurato per motivi dipendenti dalla sua volontà;
e) Mondial Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso della biglietteria non utilizzata riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dell’Assicurato stesso.
2. Acquisti di prima necessità
2.1 Oggetto
Mondial Assistance, in eccedenza al capitale assicurato, rimborsa all’Assicurato, nel limite di € 200,00 (duecento/00) per persona, le spese documentate per acquisti di prima necessità sostenute a seguito di ritardo nella riconsegna del bagaglio personale superiore a 12 ore rispetto all’orario ufficiale di arrivo alla destinazione finale e imputabile alla responsabilità del Vettore Aereo del Primo Volo o del Secondo Volo.
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.
2.2 Operatività e decorrenza
La garanzia decorre dal momento della presentazione al banco del check in del Primo Volo di andata per le operazioni di consegna bagaglio ed è operante per il viaggio dall’Italia alla destinazione finale.
2.3 Disposizioni e limitazioni
a) La garanzia assicurativa è fornita per persona e per periodo assicurativo, entro i limiti del massimale previsto;
b) Mondial Assistance effettua il rimborso al valore di acquisto dei beni di prima necessità, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
c) Mondial Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati durante l’eventuale itinerario di ritorno;
d) Mondial Assistance effettua il rimborso successivamente a quello del Vettore Aereo responsabile dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
3. Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro (si veda anche l’art.7 della Sezione Normativa Comune alle Garanzie)
3.1 Ritardo aereo – Mancata Coincidenza in seguito a ritardato arrivo del Primo Volo
L’Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a Mondial Assistance entro 30 giorni da quello in cui si è verificato l’Evento che ha dato luogo al Sinistro, fornendo:
- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
- Condizioni di Assicurazione Vola Via Venezia - Mod. 2489 – Ed. 072011 Pagina 4 di 4
- email di conferma della copertura inviata all’Assicurato da CTI, in copia;
- conferma di prenotazione del Biglietto, in copia, con indicazione degli orario di partenza e arrivo previsti;
- ricevute di pagamento della Biglietto, in copia;
- eventuali successive comunicazioni di “cambio operativo volo” trasmessa dal Vettore Aereo;
- dichiarazione scritta rilasciata dal Vettore Aereo e/o da SAVE, attestante l’orario di arrivo del Primo Volo e di effettiva partenza dell’aeromobile del Secondo Volo, con indicazione della causa del ritardo;
- refund notice emessa dal Vettore Aereo, in originale;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo.
3.2 Acquisti di prima necessità
L’Assicurato deve dare avviso a Mondial Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
- email di conferma della copertura inviata all’Assicurato da CTI, in copia;
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del Biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo o dell’handler di riferimento o di SAVE, attestante la data e l’ora della tardata riconsegna o il definitivo mancato ritrovamento;
- elenco degli beni acquistati per emergenza con le relative ricevute di acquisto, in originale.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
RITARDO AEREO
Gli eventuali sinistri devono essere denunciati a Mondial Assistance inviando, tramite raccomandata, fax o posta elettronica, tutta la documentazione richiesta a:
AGA INTERNATIONAL S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni SAVE Vola Via Venezia
Casella Postale 1746
Via Cordusio 4
20123 MILANO
FAX: 02.266.24.571.
EMAIL: ecommerce-insurance@mondial-assistance.it
ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ
Gli eventuali sinistri devono essere denunciati a Mondial Assistance tramite raccomandata,
fax oppure posta elettronica allegando tutta la documentazione richiesta a:
- AGA INTERNATIONAL S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni SAVE Vola Via Venezia
Casella Postale 1746
Via Cordusio 4
20123 MILANO
- FAX: 02.266.24.571
- EMAIL: ecommerce-insurance@mondial-assistance.it
AVVERTENZA:
L’Assicurato deve trasmettere a mezzo raccomandata a Mondial Assistance gli originali delle ricevute d’acquisto entro 10 giorni dall’apertura del sinistro.